Art. 8.
(Società interprofessionale).

      1. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società tra professionisti, costituita ai sensi dell'articolo 7, che ha per oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale, è iscritta nella sezione speciale dei rispettivi albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
      2. Gli ordinamenti di categoria, per motivate ragioni, possono prevedere regimi di incompatibilità relativi alla partecipazione dei professionisti iscritti ad albi diversi.
      3. L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.
      4. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.